Cosa è la SICOOL
 
-Finalità
- Il modello olistico e le figure professionali
-Riconoscimenti
-Statuto
-Regolamento interno
-Carta etica
-Codice deontologico
Modalità di iscrizione
Per i soci SICOOL
 
-Livelli professionali
-Aggiornamento professionale
-Passaggio di Qualifica
-Nuova Specializzazione
Accreditamento corsi e scuole
 
-Accreditamento scuole di formazione
-Accreditamento scuole di specializzazione
-Accreditamento singoli corsi
Servizi ai soci
 
 
 tel. 0583 1801298
 cell. 339 5928896
 
 Orario segreteria
  martedì:
9.30-13.30 e 14.00-18.00
 mercoledì:
9.30-13.30
 giovedì:
9.30-13.30
(attivo solo num. cellulare)
  

 

 
 
 
Sicool- Iscrizione
 
Iscrizione Singola Persona

Per iscriversi presso questa Associazione Professionale di Categoria, occorre rispondere ai requisiti formativi richiesti secondo il modello olistico S.I.C.O.OL.
Significa quindi aver svolto una formazione che considera l'individuo nella sua totalità, quindi che integra la dimensione fisica, emotiva e spirituale: l'essere umano viene considerato come unità di coscienza e questo solo attraverso un'esperienza formativa su se stessi.

Pertanto la S.I.C.O.OL. richiede un percorso formativo che consideri queste tre esperienze principali:
AREE GENERALI
permettono all'individuo di avere un'esperienza di sé su più livelli, con un approccio alla visione olistica
SPECIALIZZAZIONE
quest'area offre gli strumenti per la pratica professionale
COUNSELING
quest'area è specifica ad acquisire le conoscenze e gli strumenti per la pratica del counseling

All'operatore olistico è richiesta un formazione di 900 ore.
1 formazione generale in otto aree didattiche per un totale di 300 ore
2 specializzazione comprensiva di tirocinio e supervisione per un totale di 600 ore

Al counselor olistico è richiesta una formazione di 1.200 ore.
1 formazione generale in otto aree didattiche per un totale di 300 ore
2 specializzazione comprensiva di tirocinio e supervisione per un totale di 600 ore
3 specializzazione specifica in counseling nelle materie indicate dal Curriculum olistico per un totale di 300 ore

I dettagli sono riportati nel curriculum olistico allegato, vedi in fondo.

La SICOOL riconosce che questa formazione possa essere avvenuta interamente presso un unico ente, scuola, istituto oppure possa essere svolta presso sedi, enti, scuole differenti o in differenti luoghi, città o stati, pertanto che sia stata svolta anche con differenti docenze.

L'iscrizione alla S.I.C.O.OL. comporta, da parte dell'iscritto:
· rispetto delle norme statutarie
· rispetto del codice deontologico
· rispetto del regolamento e della carta etica
· mantenimento della quota sociale
· obbligo dell'aggiornamento professionale permanente

La S.I.C.O.OL. rilascia annualmente, ad ogni iscritto una Certificazione di Qualifica Professionale come Counselor Olistico o Operatore Olistico, con le specifiche competenze relative alla/e specializzazione/i o al livello professionale raggiunto negli anni.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
I passaggi sono due:

1. invio della DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME (scarica doc. - pdf)
con i relativi documenti indicati nella domanda.

Una volta ricevuto l'esito dell'esame

2. invio della DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA S.I.C.O.OL.(scarica file doc. - pdf)
con i relativi documenti indicati nella domanda.


Le modalità di ISCRIZIONE possono essere di tre tipi:
A. Se provieni da una scuola di formazione accreditata S.I.C.O.OL.
B. Se hai una formazione olistica presso enti differenti e non accreditati S.I.C.O.OL.
C. Se provieni da un'altra associazione di categoria professionale.

I dettagli sui documenti da presentare sono indicati nella domanda di iscrizione.

La modalità A può essere di due tipi:
A/1
Se la vostra scuola è accreditata S.I.C.O.OL., come scuola di formazione ed ha richiesto la partecipazione di un membro esaminante esterno della S.I.C.O.OL., durante gli esami finali di formazione, il diplomato dovrà solo presentare la domanda di iscrizione alla SICOOL ed il curriculum olistico, unita a tutti i documenti, rilasciati dalla scuola e richiesti nel curriculum stesso.
A/2
Diversamente se nell'esame finale della vostra scuola non è previsto un membro S.I.C.O.OL. è richiesto all'allievo la partecipazione all'esame interno S.I.C.O.OL.
Per la modalità C
Per SICOOL, chi proviene da altre associazioni l'ammissione avviene senza necessità di sostenere un esame valutativo.
Per tutti quei soci, in linea con i parametri formativi olistici SICOOL e che alla data di richiesta dell'iscrizione risultino iscritti ad una analoga associazione professionale che preveda: l'obbligo di far sostenere al socio un esame valutativo prima di concedere lo status di socio professionista; l'obbligo di aggiornamento permanente; l'obbligo di rispetto di un codice deontologico con la previsione di sanzioni graduate commisurate alla violazione compiuta.
Nel caso A/1 e C occorre inviare direttamente la domanda di iscrizione, vedi dettagli all'interno della domanda.
Nel caso A/2 e B occorre prima inviare la domanda di ammissione all'esame e poi la domanda di iscrizione, vedi dettagli all'interno delle domande.

Documenti da scaricare per la domanda di ammissione e di iscrizione
· Curriculum Olistico e informativa al trattamento dei dati - stesso file - (scarica file pdf.-doc.)
· Autocertificazione: solo nel caso non sia possibile documentare con copie, fotostatiche o digitalizzate, di attestati originali rilasciati i corsi dichiarati sul curriculum olistico. (scarica file doc.- pdf)
· Domanda e consenso dei miei dati al fine di essere inserito nel motore di ricerca, soci/scuole e corsi del Sito SICOOL. (scarica file pdf.-doc.)

Alcune informazioni su:
L'AUTOCERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE):
È una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata (da parte di Pubblico Ufficiale, es. notaio, sindaco, avvocati per certi atti) e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE:
Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:
Dati anagrafici e di stato civile
Nascita
Residenza
Cittadinanza
Godimento dei diritti politici
Stato civile
Esistenza in vita
Nascita dei figli
Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote
Maternità
Paternità
Separazione o comunione dei beni
Stato di famiglia
Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile
TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI
Titolo di studio
Qualifica professionale
Esami sostenuti
Titolo di specializzazione
Titolo di abilitazione
Titolo di aggiornamento
Titolo di qualificazione tecnica
Titolo di formazione
SITUAZIONE ECONOMICA - FISCALE E REDDITUALE
Reddito
Situazione economica
Assolvimento obblighi contributivi
Possesso e numero di codice fiscale
Possesso e numero di partita IVA
Tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria
Qualità di vivenza a carico
ALTRI DATI
Iscrizione in albi/elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
Posizione agli effetti degli obblighi militari
Stato di disoccupazione
Qualità di pensionato e categoria di pensione
Qualità di casalinga
Qualità di studente
Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
Tutore
Curatore
Non aver riportato condanne penali
Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE:
certificati sanitari e veterinari
certificati di conformità ce
certificati di marchi e brevetti

COME SI FA L'AUTOCERTIFICAZIONE E CHI LA PUÒ FARE :
Va presentata in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica di firma e senza bollo.
Può essere presentata da un'altra persona o essere inviata per posta o via fax.
possono fare l'autocertificazione:
i cittadini italiani
i cittadini della comunità europea
i cittadini extracomunitari residenti in italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE
Le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, INPS ecc.); I gestori di servizi pubblici (ENEL, AZIENDE DI TRASPORTO, F.S., Poste con l'esclusione dei servizi di Bancoposta, ecc; COMUNI, SCUOLE, UNIVERSITÀ e MOTORIZZAZIONE CIVILE non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni.
Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere gli estratti degli atti di stato civile. Saranno le amministrazioni ad acquisirli direttamente presso i comuni.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

CHI NON E' TENUTO AD ACCETTARLE:
i privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private);
i tribunali.

IL DOCUMENTO D'IDENTITÀ AL POSTO DEI CERTIFICATI:
La presentazione del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, contenente i dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) sostituisce la presentazione dei corrispondenti certificati.

AUTENTICA DI COPIA:
La copia autentica di un documento che deve essere presentata all'amministrazione pubblica può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato o presso il quale è depositato l'originale, da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco, ma anche dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione. Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei concorsi pubblici in cui sia prevista la presentazione di titoli, può essere dichiarata dall'interessato la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.

LE RESPONSABILITÀ DI CHI AUTOCERTIFICA:
Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'interessato.


Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo 48 (R)

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Articolo 75 (R)

Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)

Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.


 

  
Sicool- Realizzato da R&P Informatica
a cura di - R&P Informatica graphic - copyright © 1998