Per iscriversi presso questa Associazione Professionale di Categoria,
occorre rispondere ai requisiti formativi richiesti secondo il modello
olistico S.I.C.O.OL.
Significa quindi aver svolto una formazione che considera l'individuo
nella sua totalità, quindi che integra la dimensione fisica,
emotiva e spirituale: l'essere umano viene considerato come unità
di coscienza e questo solo attraverso un'esperienza formativa su se
stessi.
Pertanto la S.I.C.O.OL. richiede un percorso formativo che consideri
queste tre esperienze principali:
AREE GENERALI
permettono all'individuo di avere un'esperienza di sé su più
livelli, con un approccio alla visione olistica
SPECIALIZZAZIONE
quest'area offre gli strumenti per la pratica professionale
COUNSELING
quest'area è specifica ad acquisire le conoscenze e gli strumenti
per la pratica del counseling
All'operatore olistico è richiesta un formazione di
900 ore.
1 formazione generale in otto aree didattiche per un totale
di 300 ore
2 specializzazione comprensiva di tirocinio e supervisione
per un totale di 600 ore
Al counselor olistico è richiesta una formazione di
1.200 ore.
1 formazione generale in otto aree didattiche per un totale
di 300 ore
2 specializzazione comprensiva di tirocinio e supervisione
per un totale di 600 ore
3 specializzazione specifica in counseling nelle materie indicate
dal Curriculum olistico per un totale di 300 ore
I dettagli sono riportati nel curriculum olistico allegato, vedi
in fondo.
La SICOOL riconosce che questa formazione possa essere avvenuta interamente
presso un unico ente, scuola, istituto oppure possa essere svolta
presso sedi, enti, scuole differenti o in differenti luoghi, città
o stati, pertanto che sia stata svolta anche con differenti docenze.
L'iscrizione alla S.I.C.O.OL. comporta, da parte dell'iscritto:
· rispetto delle norme statutarie
· rispetto del codice deontologico
· rispetto del regolamento e della carta etica
· mantenimento della quota sociale
· obbligo dell'aggiornamento professionale permanente
La S.I.C.O.OL. rilascia annualmente, ad ogni iscritto una Certificazione
di Qualifica Professionale come Counselor Olistico o Operatore Olistico,
con le specifiche competenze relative alla/e specializzazione/i o
al livello professionale raggiunto negli anni.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
I passaggi sono due:
1. invio della DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME (scarica
doc.
- pdf)
con i relativi documenti indicati nella domanda.
Una volta ricevuto l'esito dell'esame
2. invio della DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA S.I.C.O.OL.(scarica
file doc.
- pdf)
con i relativi documenti indicati nella domanda.
Le modalità di ISCRIZIONE possono essere di tre tipi:
A. Se provieni da una scuola di formazione accreditata S.I.C.O.OL.
B. Se hai una formazione olistica presso enti differenti e non accreditati
S.I.C.O.OL.
C. Se provieni da un'altra associazione di categoria professionale.
I dettagli sui documenti da presentare sono indicati nella domanda
di iscrizione.
La modalità A può essere di due tipi:
A/1
Se la vostra scuola è accreditata S.I.C.O.OL., come scuola
di formazione ed ha richiesto la partecipazione di un membro esaminante
esterno della S.I.C.O.OL., durante gli esami finali di formazione,
il diplomato dovrà solo presentare la domanda di iscrizione
alla SICOOL ed il curriculum olistico, unita a tutti i documenti,
rilasciati dalla scuola e richiesti nel curriculum stesso.
A/2
Diversamente se nell'esame finale della vostra scuola non è
previsto un membro S.I.C.O.OL. è richiesto all'allievo la partecipazione
all'esame interno S.I.C.O.OL.
Per la modalità C
Per SICOOL, chi proviene da altre associazioni l'ammissione avviene
senza necessità di sostenere un esame valutativo.
Per tutti quei soci, in linea con i parametri formativi olistici SICOOL
e che alla data di richiesta dell'iscrizione risultino iscritti ad
una analoga associazione professionale che preveda: l'obbligo di far
sostenere al socio un esame valutativo prima di concedere lo status
di socio professionista; l'obbligo di aggiornamento permanente; l'obbligo
di rispetto di un codice deontologico con la previsione di sanzioni
graduate commisurate alla violazione compiuta.
Nel caso A/1 e C occorre inviare direttamente la domanda di iscrizione,
vedi dettagli all'interno della domanda.
Nel caso A/2 e B occorre prima inviare la domanda di ammissione all'esame
e poi la domanda di iscrizione, vedi dettagli all'interno delle domande.
Documenti da scaricare per la domanda di ammissione e di iscrizione
· Curriculum Olistico e informativa al trattamento dei dati
- stesso file - (scarica file pdf.-doc.)
· Autocertificazione: solo nel caso non sia possibile documentare
con copie, fotostatiche o digitalizzate, di attestati originali rilasciati
i corsi dichiarati sul curriculum olistico. (scarica file
doc.- pdf)
· Domanda e consenso dei miei dati al fine di essere inserito
nel motore di ricerca, soci/scuole e corsi del Sito SICOOL. (scarica
file pdf.-doc.)
Alcune informazioni su:
L'AUTOCERTIFICAZIONE (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE):
È una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma
autenticata (da parte di Pubblico Ufficiale, es. notaio, sindaco,
avvocati per certi atti) e senza bollo, che sostituisce i certificati
e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori
dei servizi pubblici.
COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE:
Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono
autocertificare:
Dati anagrafici e di stato civile
Nascita
Residenza
Cittadinanza
Godimento dei diritti politici
Stato civile
Esistenza in vita
Nascita dei figli
Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote
Maternità
Paternità
Separazione o comunione dei beni
Stato di famiglia
Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile
TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI
Titolo di studio
Qualifica professionale
Esami sostenuti
Titolo di specializzazione
Titolo di abilitazione
Titolo di aggiornamento
Titolo di qualificazione tecnica
Titolo di formazione
SITUAZIONE ECONOMICA - FISCALE E REDDITUALE
Reddito
Situazione economica
Assolvimento obblighi contributivi
Possesso e numero di codice fiscale
Possesso e numero di partita IVA
Tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria
Qualità di vivenza a carico
ALTRI DATI
Iscrizione in albi/elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
Posizione agli effetti degli obblighi militari
Stato di disoccupazione
Qualità di pensionato e categoria di pensione
Qualità di casalinga
Qualità di studente
Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
Tutore
Curatore
Non aver riportato condanne penali
Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato
COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE:
certificati sanitari e veterinari
certificati di conformità ce
certificati di marchi e brevetti
COME SI FA L'AUTOCERTIFICAZIONE E CHI LA PUÒ FARE :
Va presentata in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica
di firma e senza bollo.
Può essere presentata da un'altra persona o essere inviata
per posta o via fax.
possono fare l'autocertificazione:
i cittadini italiani
i cittadini della comunità europea
i cittadini extracomunitari residenti in italia possono autocertificare
solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti
pubblici e privati italiani.
CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE
Le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province,
ordini professionali, INPS ecc.); I gestori di servizi pubblici (ENEL,
AZIENDE DI TRASPORTO, F.S., Poste con l'esclusione dei servizi di
Bancoposta, ecc; COMUNI, SCUOLE, UNIVERSITÀ e MOTORIZZAZIONE
CIVILE non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni.
Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere gli estratti degli
atti di stato civile. Saranno le amministrazioni ad acquisirli direttamente
presso i comuni.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione
dei doveri d'ufficio.
CHI NON E' TENUTO AD ACCETTARLE:
i privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private);
i tribunali.
IL DOCUMENTO D'IDENTITÀ AL POSTO DEI CERTIFICATI:
La presentazione del proprio documento di riconoscimento, in corso
di validità, contenente i dati personali (cognome, nome, luogo
e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) sostituisce
la presentazione dei corrispondenti certificati.
AUTENTICA DI COPIA:
La copia autentica di un documento che deve essere presentata all'amministrazione
pubblica può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale
è stato o presso il quale è depositato l'originale,
da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario
incaricato dal sindaco, ma anche dal responsabile del procedimento
o dal dipendente competente a ricevere la documentazione. Con una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei concorsi
pubblici in cui sia prevista la presentazione di titoli, può
essere dichiarata dall'interessato la conoscenza del fatto che la
copia di una pubblicazione è conforme all'originale.
LE RESPONSABILITÀ DI CHI AUTOCERTIFICA:
Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni
penali e la perdita dei benefici ottenuti. Le amministrazioni sono
tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni
presentate dall'interessato.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio
di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.