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II Codice Deontologico, previsto dall'art. 3 dello Statuto, ha lo
scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il Counselor e l'Operatore
Olistico deve attenersi nell'esercizio della propria professione. Oltre
ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell'Associazione Professionale
S.I.C.O.Ol., rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione,
di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio. Art.1 -
Accettazione
Il Counselor e l'Operatore Olistico, in qualità
di socio iscritto nel registro professionale della S.I.C.O.Ol., si impegna ad
accettare e a rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento Interno,
la Carta Etica, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico. L'inosservanza
delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità
ed al corretto esercizio della professione, dà adito al possibile allontanamento
dall'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Interno
e dalla Carta Etica. Art. 2 - Principi etici Il Counselor e l'Operatore
Olistico fonda la propria professione sui principi etici dell'accoglienza e del
rispetto, dell'autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell'ascolto,
della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza. Il
Counselor e l'Operatore Olistico è professionalmente libero di non collaborare
verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, impegnandosi
tuttavia a salvaguardare le esigenze del cliente e indirizzandolo verso chi possa
aiutarlo. Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta
l'immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione
professionale e/o violazione al codice penale.
Art. 3 - Competenza e
professionalità
Il Counselor e l'Operatore Olistico è
tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare
la propria formazione attraverso un aggiornamento permanente ed il ricorso alla
supervisione. Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati
ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente
alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni mendaci nei confronti
di ogni altro tipo di professionista.
Art 4 - Rapporti con il cliente
Il
Counselor e l'Operatore Olistico comunica con il cliente proponendosi come facilitatore
nella risoluzione di problemi relazionali intra ed interpersonali, intra ed interorganizzativi. Il
Counselor Olistico è una figura professionale capace di sostenere in modo
appropriato una relazione d'aiuto con un interlocutore che esplicita temi personali. Il
rapporto professionale deve essere definito con chiarezza. Il contratto pattuito
con il cliente concerne gli obiettivi, i tempi e il compenso economico. E'
eticamente e deontologicamente scorretto prolungare l'intervento di consulenza
e di counseling qualora si sia dimostrato inefficace.
Art. 5 - Presa
in carico
Il Counselor e l'Operatore Olistico ha il compito di accogliere
il disagio con approccio olistico, ed ha l'obbligo, se valuta la situazione non
di sua competenza, di indirizzare il cliente verso gli specifici specialisti. Il
Counselor e l'Operatore Olistico ha la discrezionalità di prendere in carico
il cliente ed ha l'obbligo, nel caso di non accettazione, di fornire il recapito
di colleghi professionisti. Costituisce illecito deontologico il rifiuto o
l'interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele
per evitare disagi al cliente. Art 6 - Correttezza professionale
E'
eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali. E' eticamente
e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali di counseling olistico
con persone con le quali si abbia un rapporto di parentela o relazioni affettive
e/o sessuali. Art. 7 - Segreto professionale
Il Counselor
e l'Operatore Olistico è tenuto al segreto professionale, salvo per i casi
previsti dalla legge in vigore. Il Counselor e l'Operatore Olistico che nell'esercizio
della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o
violenza su un minore, può decidere di intervenire per contrastarla segnalando
la situazione a chi esercita la potestà o a chi di competenza. Art.
8 - Pubblicazioni didattiche
Il Counselor e l'Operatore Olistico potrà,
per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l'impossibilità
di identificazione dei soggetti, utilizzare i percorsi realizzati durante la propria
prestazione professionale. In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere
messi al corrente delle finalità d'uso del materiale. Art. 9 -
Rapporto con colleghi
Il Counselor e l'Operatore Olistico è
tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti
basati su lealtà e correttezza. Il Counselor e l'Operatore Olistico,
facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuove e favorisce rapporti
di scambio e collaborazione. . Può avvalersi dei contributi di
altri specialisti, con i quali realizza opportunità di integrazione delle
conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
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